Che cos'è il diritto all'oblio oncologico e a chi spetta
I termini
- Dieci anni dalla conclusione del trattamento, in assenza di recidive o ricadute;
- cinque anni se la malattia è insorta prima dei 21 anni di età.
Il termine decorre dalla fine del trattamento attivo, non dalla diagnosi. Per chi ha avuto un tumore cerebrale in età pediatrica o giovanile — una parte importante delle persone che seguiamo — il termine più breve è la regola, non l'eccezione.
In quali ambiti opera
- Servizi bancari, finanziari e assicurativi: non possono essere richieste informazioni sulla pregressa patologia oncologica, e quelle eventualmente già acquisite non possono essere usate per determinare le condizioni contrattuali. Riguarda mutui, prestiti, polizze vita e polizze collegate ai finanziamenti.
- Adozione e affido: la pregressa malattia non può essere richiesta né considerata nelle procedure di idoneità.
- Accesso al lavoro e concorsi: non può essere richiesta né considerata nelle procedure selettive e nell'accertamento dei requisiti.
A che punto è l'attuazione
- Decreto ministeriale 5 luglio 2024, che ha definito il modello di domanda e le modalità di rilascio del certificato;
- provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, che ha adeguato i regolamenti in materia assicurativa;
- decreto n. 4/2026 in materia di lavoro, che estende le tutele e promuove l'inserimento lavorativo anche di chi resta in trattamento prolungato;
- resta atteso il decreto del CICR per il settore del credito.
Che cosa non è
Il diritto all'oblio non cancella la storia clinica e non impedisce di raccontarla al proprio medico: riguarda i rapporti con banche, assicurazioni, datori di lavoro e pubbliche amministrazioni, non la cura. E non toglie nulla a chi la malattia ce l'ha ancora: chi è in trattamento continua ad avere tutte le tutele descritte nelle altre aree di questa sezione.
Aggiornato al 21 settembre 2026


