Assenze per malattia e conservazione del posto
L'indennità di malattia
Settore privato: l'indennità è corrisposta dal quarto giorno successivo all'inizio della malattia e fino a un massimo di 180 giorni per anno solare. I primi tre giorni sono di norma a carico del datore di lavoro secondo quanto prevede il contratto collettivo; dal quarto giorno paga l'INPS.
Pubblico impiego: il posto è conservato per 18 mesi nel triennio; nei casi particolarmente gravi è possibile un ulteriore periodo di 18 mesi, ma senza retribuzione. Il trattamento economico decresce nel tempo: intera retribuzione fino al nono mese compreso, 90% dal decimo al dodicesimo, 50% dal tredicesimo al diciottesimo.
Il periodo di comporto
Il comporto è l'arco di tempo, stabilito dal contratto collettivo, entro il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore assente per malattia. I contratti non sono omogenei: è indispensabile verificare che cosa prevede il proprio CCNL, perché la durata cambia molto da un settore all'altro.
Il congedo fino a 24 mesi della legge 106/2025
Dal 1° gennaio 2026 il lavoratore dipendente, pubblico o privato, con patologia oncologica, cronica o invalidante ha diritto a un periodo di congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, con conservazione del posto di lavoro.
- È non retribuito e senza contribuzione: il periodo non vale ai fini dell'anzianità di servizio, ma può essere riscattato a proprio carico ai fini pensionistici;
- durante il congedo non è consentito svolgere alcuna attività lavorativa;
- si chiede all'INPS in via telematica, con certificazione della patologia rilasciata sulla base di documentazione clinica specialistica;
- al rientro si ha diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile, se la mansione lo consente.
Non è un'estensione del periodo di comporto. È un istituto diverso: una sospensione del rapporto di lavoro, pensata per essere usata quando gli altri strumenti — malattia, ferie, permessi — si stanno esaurendo. Il rapporto fra congedo e comporto dipende poi da quanto prevede il proprio contratto collettivo, e su questo conviene farsi assistere.
Le assenze che non contano nel comporto
Assenza per terapia salvavita. Diversi contratti del pubblico impiego e, in misura minore, del privato prevedono che i giorni di ricovero, di day hospital o di assenza per sottoporsi a terapie salvavita siano esclusi dal computo delle assenze per malattia e siano retribuiti per intero. Vale la pena controllarlo nel proprio CCNL prima di ogni altra cosa: è la tutela più preziosa e la meno conosciuta.
Congedo per cure agli invalidi. Chi ha un'invalidità superiore al 50% ha diritto a 30 giorni l'anno, anche non continuativi, di congedo retribuito per cure connesse alla propria invalidità. Si somma ai giorni di malattia previsti dal contratto e non si computa nel comporto. Serve la richiesta del medico e la documentazione delle cure effettuate.
L'aspettativa non retribuita
È un periodo di sospensione del rapporto per motivi di salute e cura, di durata variabile secondo il contratto. Va richiesta prima del superamento del periodo di comporto: chiederla dopo non protegge più dal licenziamento. È il punto in cui conviene farsi assistere da un patronato o dal sindacato, perché il calcolo dei giorni residui è tutt'altro che intuitivo.
Aggiornato al 21 settembre 2026


