Prestazioni lavoratori INPS
Sono le prestazioni che l'INPS eroga ai lavoratori la cui capacità di lavoro è ridotta dalla malattia: dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e iscritti ai fondi sostitutivi o integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.
Due cose da sapere
Serve la contribuzione: almeno 5 anni di assicurazione, di cui 3 versati nel quinquennio precedente la domanda.
L'accertamento sanitario è un altro. Lo fanno i medici dell'INPS ed è autonomo e diverso da quello dell'invalidità civile: avere una percentuale di invalidità civile riconosciuta non basta, e viceversa. Chi ha i requisiti per entrambe le strade deve presentare due domande distinte. È l'errore più frequente.
Assegno ordinario di invalidità
Spetta a chi ha un'infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini.
Ha validità triennale ed è rinnovabile su domanda dell'interessato. Dopo tre riconoscimenti triennali consecutivi l'assegno è confermato in via definitiva, fermo restando il potere dell'INPS di disporre revisioni medico-legali per verificare che le condizioni persistano.
Quando chiedere il rinnovo. La domanda presentata sei mesi prima della scadenza evita qualsiasi interruzione nel pagamento. Quella presentata entro 120 giorni dalla scadenza è ancora accolta, ma la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda: fra la scadenza e la nuova decorrenza resta un periodo scoperto.
Si può continuare a lavorare, ma l'assegno viene ridotto. Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa. Oltre certe soglie di reddito, però, l'assegno è erogato in misura ridotta:
| Reddito annuo complessivo (2026) | Riduzione dell'assegno |
|---|---|
| fino a 31.816,20 euro | nessuna |
| oltre 31.816,20 e fino a 39.770,25 euro | 25% |
| oltre 39.770,25 euro | 50% |
Le due soglie corrispondono a quattro e cinque volte il trattamento minimo annuo e vengono rivalutate ogni gennaio (articolo 1, comma 42, della legge 335/1995).
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, a condizione che sia cessata l'attività di lavoro dipendente e che sussistano i requisiti contributivi. I periodi di godimento dell'assegno senza contribuzione da lavoro sono comunque utili al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
L'importo è calcolato dall'INPS con il sistema misto — una quota retributiva e una contributiva — oppure interamente contributivo per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Dipende quindi dalla storia contributiva di ciascuno e non esiste un importo valido per tutti.
Pensione di inabilità
Spetta a chi ha un'infermità accertata dai medici dell'INPS tale da comportare l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Oltre al requisito sanitario e contributivo sono richieste:
- la cessazione di qualsiasi attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
L'importo è calcolato sulla base dei contributi versati; l'anzianità contributiva può essere incrementata delle settimane che intercorrono fra la decorrenza della pensione e il compimento dei 60 anni, nel limite massimo di 2.080 contributi settimanali, pari a quarant'anni.
Assegno per l'assistenza personale e continuativa
Chi è titolare di pensione di inabilità INPS e non è in grado di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure non è autosufficiente e ha bisogno di assistenza continua per alimentarsi, lavarsi e vestirsi, può chiedere questo assegno, anche contestualmente alla domanda di pensione.
Per il 2025 l'importo erogato è pari a 672,72 euro mensili. A differenza delle prestazioni per invalidità civile, che si rivalutano a gennaio, questo assegno viene aggiornato dall'INPS con decorrenza 1° luglio.
Non spetta durante i ricoveri in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione e non è cumulabile con l'analogo assegno erogato dall'INAIL. Viene concesso in misura ridotta a chi già percepisce una prestazione analoga da altre forme di previdenza obbligatoria o di assistenza sociale, in misura corrispondente a quella prestazione. Non è reversibile ai superstiti.
Aggiornato al 21 settembre 2026


