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Invalidità civile e legge 104

Il riconoscimento dell’invalidità civile è il prerequisito necessario per usufruire dei benefici che lo Stato riserva ai malati oncologici che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica nel seguente modo:

  • il medico curante compila il certificato medico e lo spedisce per via telematica all'INPS; in alcuni casi, negli ospedali che hanno aderito alla convenzione INPS che lo prevede, lo specialista ospedaliero che ha formulato la diagnosi può compilare e inviare il cerificato medico, altrimenti, bisogna portare la relazione dello specialista al medico di base che compila e invia all'INPS il cerificato;
  • Ricevuta la copia del certificato dal medico, si presenta la domanda esclusivamente per via telematica o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dell’INPS.
  • il sistema fornisce una ricevuta della domanda e fissa la data della visita medica; per i malati oncologici  l'INPS è tenuto a fissare la visita entro 15 giorni;
  • in caso di impedimento a presentarsi alla visita si può chiedere un nuovo appuntamento entro 30 giorni dalla domanda;
  • Se il malato non può spostarsi da casa, entro 5 giorni prima dell’appuntamento fissato si può chiedere una visita a domicilio.
  • La legge riconosce il diritto a farsi assistere durante la visita medico-legale dal medico di fiducia (oncologo, medico di famiglia, medico legale). E’ consigliabile portare con se una copia della documentazione medica, che potrebbe essere chiesta dalla Commissione.

La Commissione può rilasciare un certificato “provvisorio” che dovrà essere convalidato dal Centro Medico Legale dell’INPS. Il verbale “definitivo” viene inviato telematicamente alla fine dell’iter di approvazione. I benefici economici spettanti debbono essere erogati al massimo entro 120 giorni dalla domanda.

Contestualmente alla richiesta di invalidità è possibile presentare la richiesta per usufruire dei benefici previsti dalla legge sull'handicap (L. 104/1992), che prevede tre giorni di permesso al mese per il malato e/o per un familiare (in questo caso si farà un’unica visita medico-legale per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dalle due leggi, altrimenti si dovranno fare due visite medico-legali).

Aggravamento: In seguito, se la malattia progredisce e le condizioni peggiorano, è possibile presentare la domanda di accertamento dell'aggravamento dello stato di salute, alla quale occorre la documentazione che certifichi il peggioramento del tumore per il quale avete richiesto l'invalidità.

Revisione: Se lo stato di invalidità o di handicap è riconosciuto per un periodo temporaneo, l'interessato sarà riconvocato dall'INPS per la visita di revisione da parte della Commissione Medica, di norma prima della scadenza del periodo indicato nel verbale di accertamento. Fino all'eventuale diversa valutazione conseguente alla visita di revisione, anche se fissata dopo la scadenza del verbale, continuano tutti i benefici e le prestazioni assistenziali già riconosciuti. (L.114/14)

Benefici: Il riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap da parte della Commissione medico-legale della ASL dà diritto a benefici socio-economici, che dipendono dal grado di invalidità riconosciuto e dal reddito:

PERCENTUALE D'INVALIDITA'

        BENEFICI

34%

  Protesi e Ausili

46%

  Collocamento mirato al lavoro

51%

  Congedo per cure

67%

  Esenzione ticket

74%

  Assegno mensile INPS

100%

  Pensione di invalidità

Per approfondire: www.inps.it