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  4. Prestazioni assistenziali per gli invalidi civili

Prestazioni assistenziali per gli invalidi civili

Gli invalidi civile che hanno ottenuto il riconoscimento della invalidità dalla Commissione Medica della ASL e dell'INPS (vedi sopra) hanno diritto alle prestazioni assistenziali erogate dall'INPS, che spettano a tutti gli invalidi indipendentemente dalla loro eventuale storia di lavoro dipendente o autonomo:

Assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili

Gli invalidi civili che:

  • hanno un’età compresa tra 18 e 67 anni;
  • hanno un’invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
  • non lavorano e hanno un reddito inferiore ad una soglia stabilita annualmente;

possono chiedere all’INPS l’assegno mensile, che è una prestazione assistenziale riservata agli invalidi civili che posseggono i requisiti. La domanda di assegno mensile va presentata esclusivamente per via telematica o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dell’INPS.

L’assegno è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità. L’interessato può optare per il trattamento più favorevole. Al compimento dell’età pensionabile, in sostituzione dell’assegno mensile, viene corrisposto l’assegno sociale.

L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità. Per l’anno 2025 l’importo dell’assegno è di 336,00 euro. Esso spetta se non si superano limiti di reddito personale stabiliti annualmente (per l’anno 2025 pari a 5.771,35 euro). 

Per approfondire: www.inps.it

Pensione di invalidità

Gli invalidi civili che:

  • hanno un’età compresa tra 18 e 67 anni;
  • hanno un’inabilità lavorativa totale (100%);
  • hanno un reddito inferiore ad una soglia stabilita annualmente;

possono fare richiesta all’INPS della pensione di inabilità, che è una prestazione assistenziale riservata agli invalidi civili che posseggono i requisiti. La pensione è inoltre compatibile con l’eventuale attività lavorativa. La domanda di pensione di inabilità va presentata esclusivamente per via telematica o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dell’INPS.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l’anno 2025 l’importo è pari a 336,33 euro  mensili. Essa spetta se non si superano limiti di reddito personale stabiliti annualmente (per l’anno 2025 il limite di reddito è pari a 19.772,50 euro euro);

Inoltre, dal novembre 2020, l’INPS corrisponde una maggiorazione sulle pensioni di inabilità ai soggetti maggiorenni riconosciuti invalidi civili totali. La maggiorazione viene riconosciuta automaticamente fino ad un massimo, per il 2024 di 411,84 euro mensili. Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale, nel 2025, pari a 9.721,92 euro (che sale a 16.724,89 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). 

Per approfondire: www.inps.it

Indennità di accompagnamento

Gli invalidi civili che:

  • hanno avuto il riconoscimento di una invalidità al 100%;
  • non possono deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero
  • necessitano di un’assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita

possono fare richiesta all’INPS della Indennità di accompagnamento. Nel caso di malati oncologici viene riconosciuta l’indennità di accompagnamento anche nel periodo della chemioterapia, oltre che nella fase di malattia avanzata.

La domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica, con le stesse modalità usate per la richiesta di Invalidità civile. Il certificato medico deve riportare una delle seguenti indicazioni:

  •  “la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure
  •  “la persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita  senza assistenza continua”.

La procedura è la stessa prevista per il riconoscimento dell’invalidità civile. A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Non può percepire l'indennità di accompagnamento chi viene ricoverato gratuitamente per più di un mese (30 gg) in una struttura, anche per motivi riabilitativi; In tal caso è obbligatorio comunicarlo alla sede Inps di competenza che provvederà a sospendere il versamento per il periodo di ricovero.

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l’anno 2025 l’importo è pari a 542,02 euro mensili. L’indennità è indipendente dal reddito.

Per approfondire: www.inps.it

 

 

In questa sezione

  • Esenzione ticket sanitario
  • Fornitura gratuita di ausili
  • Invalidità civile e legge 104
  • Prestazioni assistenziali per gli invalidi civili
  • Prestazioni previdenziali per i lavoratori invalidi
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